21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 6 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Intercontainer Interfrigo SC (ICF)/Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV
(Causa C-133/08) (1)
(Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali - Legge applicabile in mancanza di scelta - Contratto di noleggio - Criteri di collegamento - Separabilità)
2009/C 282/15
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Intercontainer Interfrigo SC (ICF)
Convenute: Balkenende Oosthuizen BV, MIC Operations BV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) — Interpretazione dell’art. 4 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980 — Nozione di contratto di trasporto di merci — Elementi — Noleggio a viaggio — Legge applicabile in mancanza di scelta — Criteri di collegamento
Dispositivo
1)
L’art. 4, n. 4, ultima frase, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, dev’essere interpretato nel senso che il criterio di collegamento previsto dal detto art. 4, n. 4, seconda frase, è applicabile ad un contratto di noleggio, diverso dal contratto a viaggio, solo qualora l’oggetto essenziale del contratto non consista semplicemente nel mettere a disposizione un mezzo di trasporto, ma nel trasporto delle merci propriamente detto.
2)
L’art. 4, n. 1, seconda frase, di tale Convenzione dev’essere interpretato nel senso che una parte del contratto può essere regolata da una legge diversa da quella applicata al resto del contratto unicamente qualora il suo oggetto si presenti come autonomo.
Nel caso in cui il criterio di collegamento applicato a un contratto di noleggio sia quello previsto dall’art. 4, n. 4, di tale Convenzione, detto criterio dev’essere applicato all’intero contratto, a meno che la parte del contratto relativa al trasporto non si presenti come autonoma rispetto al resto del contratto.
3)
L’art. 4, n. 5, della stessa Convenzione dev’essere interpretato nel senso che, qualora risulti chiaramente dal complesso delle circostanze che il contratto presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello determinato sulla scorta di uno dei criteri previsti dal detto art. 4, nn. 2-4, il giudice è tenuto a disapplicare tali criteri e ad applicare la legge del paese con il quale il detto contratto è più strettamente collegato.
(1) GU C 158 del 21.6.2008.
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