15.1.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 13/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 novembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — VB Pénzügyi Lízing Zrt./Ferenc Schneider
(Causa C-137/08) (1)
(Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive figuranti nei contratti stipulati con i consumatori - Criteri di valutazione - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola attributiva di competenza giurisdizionale - Art. 23 dello Statuto della Corte)
2011/C 13/02
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
Parti
Ricorrente: VB Pénzügyi Lízing Zrt.
Convenuto: Ferenc Schneider
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Budapesti II. e III. Kerületi Bíróság — Interpretazione dell’art. 23, primo comma, del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia e della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29) — Clausola attributiva di giurisdizione che designa un organo giurisdizionale avente la propria sede più prossima a quella del professionista che al domicilio del consumatore — Potere del giudice nazionale di esaminare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola attributiva di giurisdizione nell’ambito dell’esame della sua competenza — Criteri di valutazione del carattere abusivo della clausola
Dispositivo
1)
L’art. 23, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea non osta a una disposizione di diritto nazionale ai sensi della quale il giudice che avvia un procedimento di rinvio pregiudiziale ne informa contemporaneamente, d’ufficio, il Ministro della giustizia dello Stato membro interessato.
2)
L’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che la competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una clausola contrattuale particolare in funzione delle circostanze proprie del caso di specie.
3)
Il giudice nazionale deve adottare d’ufficio misure istruttorie al fine di accertare se una clausola attributiva di competenza giurisdizionale territoriale esclusiva contenuta nel contratto, che costituisce l’oggetto della controversia di cui è investito e che è stato concluso tra un professionista e un consumatore, rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 93/13 e, in caso affermativo, valutare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una siffatta clausola.
(1) GU C 183 del 19.07.2008.
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