5.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 297/9
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Repubblica di Ungheria) — Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
(Causa C-138/08) (1)
(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori - Procedure iniziate dopo l’entrata in vigore della direttiva 2004/18/CE e prima della scadenza del termine per la trasposizione della stessa - Procedure negoziate con pubblicazione d’un bando di gara - Obbligo di ammettere un numero minimo di candidati idonei - Obbligo di assicurare una concorrenza reale)
2009/C 297/06
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrenti: Hochtief AG, Linde-Kca-Dresden GmbH
Convenuto: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság
con l’intervento di: Budapest Főváros Önkormányzata
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Fővárosi Ítélőtábla — Interpretazione dell’art. 22, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), nonché dell’art. 44, n. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 14) — Possibilità di proseguire una procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara se il numero sufficiente di candidati idonei è minore del limite inferiore fissato nel bando di gara e del numero minimo previsto a tal fine dalle direttive citate
Dispositivo
1)
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non è applicabile nei confronti di una decisione adottata da un’amministrazione aggiudicatrice, nel corso di un’aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori, prima della scadenza del termine per la trasposizione di tale direttiva.
2)
L’art. 22, n. 3, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1997, 97/52/CE, deve essere interpretato nel senso che quando un appalto è attribuito mediante procedura negoziata e il numero dei candidati idonei non raggiunge il limite minimo fissato per la procedura di cui trattasi, l’amministrazione aggiudicatrice può comunque proseguire la procedura invitando il candidato idoneo o i candidati idonei a negoziare le condizioni dell’appalto in parola.
3)
La direttiva 93/37, come modificata dalla direttiva 97/52, deve essere interpretata nel senso che l’obbligo di far sì che vi sia una concorrenza reale è adempiuto allorché l’amministrazione aggiudicatrice adotta la procedura negoziata nelle condizioni di cui all’art. 7, n. 2, della medesima direttiva.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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