20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/18
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 2 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Karlsruhe — Germania) — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku
(Causa C-139/08) (1)
(Visti, asilo, immigrazione - Cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero - Ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito - Assenza di visto)
2009/C 141/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Karlsruhe
Imputato nella causa principale
Rafet Kqiku
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Karlsruhe — Interpretazione degli artt. 1 e 2 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein (GU L 167, pag. 8) — Possibilità, per un cittadino dell’ex Confederazione serbo-montenegrina, residente in Svizzera e in possesso di un permesso di soggiorno permanente svizzero del tipo C, di entrare nel territorio della Repubblica federale di Germania per scopi diversi dal transito e di soggiornarvi per due giorni senza essere in possesso del visto
Dispositivo
La decisione del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 896/2006/CE, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, dev’essere interpretata nel senso che i permessi di soggiorno elencati nell’allegato di tale decisione, rilasciati dalla Confederazione svizzera e dal Principato del Liechtenstein ai cittadini dei paesi terzi soggetti all’obbligo del visto, sono considerati equipollenti unicamente ad un visto di transito. Per entrare nel territorio degli Stati membri ai fini del transito è sufficiente, affinché siano soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 1, n. 1, e 2 del regolamento (CE) del Consiglio 15 marzo 2001, n. 539, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, che la persona interessata da detta decisione possieda un permesso di soggiorno rilasciato dalla Confederazione svizzera o dal Principato del Liechtenstein e menzionato nell’allegato della stessa decisione.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
Full & Egal Universal Law Academy