21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/9
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 — Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd/Consiglio dell’Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA, Repubblica italiana
(Causa C-141/08 P) (1)
(Impugnazione - Politica commerciale - Dumping - Importazioni di assi da stiro originarie della Cina - Regolamento (CE) n. 384/96 - Artt. 2, n. 7, lett. c), e 20, nn. 4 e 5 - Status di impresa operante in economia di mercato - Diritti della difesa - Inchiesta antidumping - Termini concessi alle imprese per presentare osservazioni)
2009/C 282/16
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (rappresentanti: J.-F. Bellis, avocat, G. Vallera, Barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix agente, E. McGovern, barrister, B.O'Connor, solicitor), Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet, T. Scharf e K.Talabér-Ritz, agenti), Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola SpA, Colombo New Scal SpA (rappresentanti: G. Berrische e G. Wolf Rechtsanwälte), Repubblica italiana (rappresentanti: R. Adam, agente e W. Ferrante, avvocato dello Stato)
Oggetto
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio con cui il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dalla ricorrente diretto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (GU L 109, pag. 12), nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalla ricorrente — Errore di diritto risultante dall’inesattezza materiale delle constatazioni effettuate dal Tribunale e dall’assenza di sanzione connessa alla violazione dei diritti della difesa, constatata dal Tribunale — Interpretazione degli artt. 2, n. 7, lett. c), e 20 nn. 4 e 5 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1) — Nozione di impresa «operante in economia di mercato» e portata del termine minimo di dieci giorni dato ad un’impresa oggetto di un’indagine antidumping per presentare le sue eventuali osservazioni
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha giudicato che i diritti della difesa della Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd non sono stati lesi dalla violazione dell’art. 20, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.
2)
Il regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina, è annullato nella parte in cui istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di assi da stiro prodotte dalle Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese dei due gradi di giudizio.
4)
La Commissione delle Comunità europee, la Vale Mill (Rochdale) Ltd, la Pirola SpA, la Colombo New Scal SpA e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.
(1) GU C 158 del 21.6.2008.
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