1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 11 giugno 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Paesi Bassi) — X (C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)/Staatssecretaris van Financiën
(Cause riunite C-155/08 e C-157/08) (1)
(Libera prestazione dei servizi - Libera circolazione dei capitali - Imposta sul patrimonio - Imposta sui redditi - Beni derivanti dal risparmio collocati in uno Stato membro diverso da quello di residenza - Assenza di dichiarazione - Termine di rettifica fiscale - Prolungamento del termine di rettifica fiscale in caso di beni detenuti al di fuori dello Stato membro di residenza - Direttiva 77/799/CEE - Reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette - Segreto bancario)
2009/C 180/28
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden Den Haag
Parti
Ricorrenti: X (C-155/08), E.H.A. Passenheim-van Schoot (C-157/08)
Convenuto: Staatssecretaris van Financiën
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag –Interpretazione degli artt. 49 CE e 56 CE — Imposizione da parte di uno Stato membro dei redditi (provenienti da capitali) di un residente nazionale depositati presso un istituto che si trova in un altro Stato membro — Mancata dichiarazione nello Stato membro di residenza — Normativa nazionale che prevede un termine per il recupero di 12 anni per i redditi provenienti da un altro Stato membro e di 5 anni per i redditi d’origine nazionale — Ammenda proporzionale — Rilevanza dell’esistenza del segreto bancario nello Stato membro di provenienza dei redditi
Dispositivo
1)
Gli artt. 49 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione da parte di uno Stato membro, qualora beni derivanti dal risparmio e i redditi che se ne ricavano siano occultati alle autorità tributarie di tale Stato membro e qualora queste ultime autorità non dispongano di alcun indizio in merito alla loro esistenza tale da consentire l’avvio di un’indagine, di un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso in cui tali beni siano detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso in cui tali beni siano detenuti nel primo Stato membro. La circostanza che tale altro Stato membro applichi il segreto bancario non è rilevante in proposito.
2)
Gli artt. 49 CE e 56 CE devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, qualora uno Stato membro applichi un termine di rettifica fiscale più lungo nel caso di beni detenuti in un altro Stato membro rispetto al caso di beni detenuti nel primo Stato membro e qualora tali beni esteri nonché i redditi che se ne ricavano siano stati occultati alle autorità tributarie del primo Stato membro, le quali non disponevano di alcun indizio in merito alla loro esistenza tale da consentire l’avvio di un’indagine, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali beni e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo.
(1) GU C 158 del 21.6.2008.
GU C 171 del 5.7.2008.
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