19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 aprile 2010 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania
(Causa C-160/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Appalti pubblici di servizi - Artt. 43 CE e 49 CE - Direttive 92/50/CEE e 2004/18/CE - Servizi pubblici di soccorso - Trasporto medico d’urgenza e trasporto sanitario qualificato - Obbligo di trasparenza - Art. 45 CE - Attività che partecipano all’esercizio dei pubblici poteri - Art. 86, n. 2, CE - Servizi di interesse economico generale)
2010/C 161/05
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Kellerbauer e D. Kukovec, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e J. Möller, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. M. Wissels e Y. de Vries, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 43 CE e 49 CE, nonché della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Prassi delle autorità locali consistente nell’attribuire direttamente, senza procedure aperte di aggiudicazione degli appalti pubblici e in violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione, contratti e concessioni per la prestazione di servizi di trasporto d’urgenza
Dispositivo
1)
La Repubblica federale di Germania, non avendo pubblicato alcun avviso relativo ai risultati delle procedure di affidamento degli appalti, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 16 di tale direttiva, oppure, dal 1o febbraio 2006, in forza dell’art. 22 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’art. 35, n. 4, di tale direttiva, nell’ambito dell’attribuzione di appalti di servizi pubblici di trasporto medico d’urgenza e di trasporto sanitario qualificato secondo il modello appaltizio nei Länder della Sassonia-Anhalt, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Bassa Sassonia e della Sassonia.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Commissione europea, la Repubblica federale di Germania ed il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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