4.7.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 153/13
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 maggio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Internationaal Verhuis- en Transportsbedrijf Jan de Lely BV/Belgische Staat
(Causa C-161/08) (1)
(Libera circolazione delle merci - Transito comunitario - Trasporti effettuati con l’accompagnamento di un carnet TIR - Infrazioni o irregolarità - Termine di notifica - Termine per fornire la prova del luogo in cui l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa)
2009/C 153/25
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hof van beroep te Antwerpen
Parti
Ricorrente: Internationaal Verhuis- en Transportbedrijf Jan de Lely BV
Convenuto: Belgische Staat
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van beroep te Antwerpen — Interpretazione dell'art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 719/91 relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (GU L 148, pag. 11), in combinato disposto con l'art. 11 della Convenzione TIR — Infrazioni o irregolarità — Termine di notifica
Dispositivo
1)
L’art. 2, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 12 giugno 1991, n. 1593, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio relativo all’utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito, letto in combinato disposto con l’art. 11, n. 1, della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine per la notifica del mancato scarico del carnet TIR nei confronti del titolare di quest’ultimo non ha come effetto la decadenza delle autorità doganali competenti dal diritto di procedere alla riscossione dei dazi e delle tasse dovuti in connessione ad un trasporto internazionale di merci effettuato con l’accompagnamento del detto carnet.
2)
L’art. 2, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1593/91, letto in combinato disposto con l’art. 11, nn. 1 e 2, della Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR, firmata a Ginevra il 14 novembre 1975, deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce unicamente il termine per la produzione della prova della regolarità del trasporto, e non il termine entro il quale va fornita la prova del luogo dove l’infrazione o l’irregolarità è stata commessa. Spetta al giudice nazionale stabilire, secondo i principi del suo ordinamento interno applicabili in materia probatoria, se, nel caso concreto a lui sottoposto e alla luce dell’insieme delle circostanze, la prova del luogo di commissione dell’infrazione o dell’irregolarità sia stata tempestivamente fornita. Tuttavia, il giudice nazionale valuterà tale termine nel rispetto del diritto comunitario e, in particolare, tenendo conto, da un lato, dell’esigenza che il termine non sia troppo lungo, al fine di rendere giuridicamente e materialmente possibile la riscossione in un altro Stato membro degli importi dovuti, e, dall’altro, della necessità che tale termine non ponga il titolare del carnet TIR nell’impossibilità materiale di fornire la prova summenzionata.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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