12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/10
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-165/08) (1)
(Organismi geneticamente modificati - Sementi - Divieto di commercializzazione - Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà - Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE - Deduzione di motivi di ordine etico o religioso - Onere della prova)
2009/C 220/16
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e A. Szmytkowska, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgielewicz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1) e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193, pag. 1) — Legislazione nazionale che vieta la commercializzazione delle varietà geneticamente modificate nonché la loro iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà
Dispositivo
1)
La Repubblica di Polonia, avendo vietato la libera circolazione di sementi di varietà geneticamente modificate, nonché l’iscrizione delle varietà geneticamente modificate nel catalogo nazionale delle varietà, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 22 e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, e degli artt. 4, n. 4, e 16 della direttiva del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/53/CE, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalla Commissione.
4)
La Commissione sopporterà un terzo delle proprie spese.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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