20.6.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 141/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 23 aprile 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie — Belgio) — Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd/Omnipol Ltd
(Causa C-167/08) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 43, n. 1 - Competenza giudiziaria ed esecuzione delle decisioni - Nozione di “parte”)
2009/C 141/30
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie (Belgio)
Parti
Ricorrenti: Draka NK Cables Ltd, AB Sandvik International, VO Sembodja BV, Parc Healthcare International Ltd
Convenuta: Omnipol Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Cassatie (Belgio) — Interpretazione dell’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU L 12, pag. 1) — Nozione di parte — Ricorso proposto da un creditore a nome e per conto del suo debitore — Decisione relativa alla domanda di dichiarazione dell’esecutività
Dispositivo
L’art. 43, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un creditore di un debitore non può proporre un ricorso contro una decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività se esso non è formalmente comparso come parte processuale nel giudizio in cui un altro creditore del medesimo debitore ha chiesto tale dichiarazione di esecutività.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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