17.4.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 100/2
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma) — Pontina Ambiente Srl/Regione Lazio
(Causa C-172/08) (1)
(Ambiente - Direttiva 1999/31/CE - Art. 10 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Assoggettamento del gestore della discarica a tale imposta - Costi di gestione di una discarica - Direttiva 2000/35/CE - Interessi di mora)
2010/C 100/02
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Commissione tributaria provinciale di Roma
Parti
Ricorrente: Pontina Ambiente Srl
Convenuta: Regione Lazio
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Commissione tributaria provinciale di Roma — Interpretazione dell’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200, pag. 35) e degli artt. 12, 14, 43 e 46 CE — Normativa nazionale che prevede un’imposta speciale sul deposito di rifiuti solidi in una discarica e che obbliga il gestore della discarica ad anticipare il pagamento della detta imposta, fissata in funzione del quantitativo di rifiuti depositati, e dovuta dal soggetto che effettua il deposito
Dispositivo
1)
L’art. 10 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, che assoggetta i gestori delle discariche ad un tributo che deve essere loro rimborsato dalle amministrazioni locali che depongano rifiuti nelle discariche, e che prevede sanzioni pecuniarie nei confronti dei gestori in caso di versamento tardivo del tributo, a condizione, tuttavia, che tale normativa sia accompagnata da misure volte a garantire che il rimborso del tributo medesimo avvenga effettivamente e a breve termine e che tutti i costi connessi al recupero e, in particolare, i costi derivanti dal ritardo nel pagamento delle somme a tal titolo dovute dalle amministrazioni locali ai gestori medesimi, ivi comprese le sanzioni pecuniarie eventualmente inflitte a questi ultimi in ragione del ritardo, vengano ripercossi nel prezzo che le amministrazioni stesse sono tenute a corrispondere ai gestori. Spetta al giudice nazionale verificare se tali requisiti siano soddisfatti.
2)
Gli artt. 1, 2, punto 1, e 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, devono essere interpretati nel senso che le somme dovute al gestore di una discarica da parte di un’amministrazione locale che abbia depositato rifiuti nella discarica stessa, come quelle dovute a titolo di rimborso di un tributo, ricadono nella sfera di applicazione della menzionata direttiva e che gli Stati membri devono pertanto far sì, conformemente all’art. 3 della direttiva stessa, che il gestore possa esigere interessi in caso di mora nel pagamento delle dette somme imputabile all’amministrazione locale interessata.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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