7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/18
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 17 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Glaxo Wellcome GmbH & Co./Finanzamt München II
(Causa C-182/08) (1)
(Libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali - Imposta sulle società - Acquisto di quote sociali di una società di capitali - Condizioni per la presa in considerazione, in sede di determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi)
2009/C 267/31
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Glaxo Wellcome GmbH & Co.
Convenuto: Finanzamt München II
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli artt. 43 e 56 CE — Acquisto, da parte di un contribuente legittimato alla detrazione dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, di quote di partecipazione di una società di capitali con illimitato obbligo d’imposta — Normativa nazionale la quale stabilisce che si tenga conto, nella determinazione della base imponibile dell’acquirente, della diminuzione di valore delle quote di partecipazione dovuta a distribuzione degli utili in caso di acquisto da un socio legittimato alla detrazione dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche, ma che esclude tale diminuzione della base imponibile in caso di acquisto da un socio non legittimato alla suddetta detrazione
Dispositivo
L’art. 73 B del Trattato CE (divenuto art. 56 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale la diminuzione di valore di quote sociali dovuta alla distribuzione di dividendi non influisce sulla determinazione della base imponibile di un soggetto passivo residente qualora questi abbia acquisito quote in una società di capitali residente da un socio non residente, laddove, in caso di acquisizione di quote da un socio residente, siffatta diminuzione di valore riduce la base imponibile dell’acquirente.
Quanto sopra affermato trova applicazione nei casi in cui una tale normativa non va al di là di quanto necessario per salvaguardare una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri nonché per impedire montature di puro artificio, prive di effettività economica e realizzate al solo scopo di usufruire indebitamente di un beneficio fiscale. Spetta al giudice del rinvio verificare se la normativa in esame nella causa principale si limiti a quanto necessario per conseguire tali obiettivi
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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