12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Zuid-Chemie BV/Philippo's Mineralenfabriek NV/SA
(Causa C-189/08) (1)
(Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto»)
2009/C 220/18
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: Zuid-Chemie BV
Convenuto: Philippo's Mineralenfabriek NV/SA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden Den Haag — Interpretazione dell’art. 5, parte iniziale e punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale («Bruxelles I») (GU 2001, L 12, pag. 1) — Interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto — Luogo dell’evento causale («Handlungsort») e luogo in cui il danno si è verificato(«Erfolgsort») — Criteri di collegamento
Dispositivo
L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di una controversia quale quella di cui alla causa principale, i termini «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» designano il luogo in cui si è verificato il danno iniziale in ragione del normale utilizzo del prodotto ai fini cui esso è destinato.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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