1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica fracese
(Causa C-197/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 95/59/CE - Imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati - Art. 9, n. 1 - Libera determinazione, da parte dei produttori e degli importatori, dei prezzi massimi di vendita al minuto dei loro prodotti - Normativa nazionale che impone un prezzo minimo di vendita al minuto delle sigarette - Normativa nazionale che vieta la vendita dei prodotti del tabacco a «un prezzo di natura promozionale contrario agli obiettivi di salute pubblica» - Nozione di «legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi (o sul rispetto dei prezzi) imposti» - Giustificazione - Tutela della sanità pubblica - Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo)
2010/C 113/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Lyal e W. Mölls, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, J. S. Pilczer e J.-C. Gracia, nonché B. Beaupère Manokha, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (GU L 291, pag. 40) — Fissazione di prezzi minimi — Ostacolo alla libera circolazione delle merci — Tutela della salute pubblica — Pertinenza della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo (GU 2004, L 213, pag. 8)
Dispositivo
1)
Adottando e mantenendo in vigore un sistema di prezzi minimi per la vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo in Francia, nonché un divieto di vendere prodotti del tabacco «a un prezzo di natura promozionale contrario agli obiettivi di salute pubblica», la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall’imposta sul volume d’affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.
2)
La Repubblica francese è condannata alle spese.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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