7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/19
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Dr. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG
(Causa C-199/08) (1)
(Assicurazione tutela giudiziaria - Direttiva 87/344/CEE - Art. 4, n. 1 - Libera scelta di un avvocato da parte dell’assicurato - Limitazione contrattuale - Pluralità di assicurati danneggiati dal medesimo evento - Scelta del rappresentante legale da parte dell’assicuratore)
2009/C 267/32
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Dr. Erhard Eschig
Convenuta: UNIQA Sachversicherung AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Clausola contenuta nelle condizioni generali del contratto di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria che, in caso di danno sofferto da un numero elevato di assicurati in seguito allo stesso evento, autorizza l’assicuratore a scegliere un rappresentante legale, e che limita di conseguenza il diritto del singolo assicurato alla libera scelta di un avvocato (clausola cosiddetta del «danno di massa»)
Dispositivo
L’art. 4, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria, dev’essere interpretato nel senso che l’assicuratore che si assume il rischio della tutela giudiziaria, quando un gran numero di assicurati siano danneggiati dallo stesso evento, non può riservarsi il diritto di scegliere esso stesso il rappresentante legale di tutti gli assicurati interessati.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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