7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hessisches Finanzgericht — Germania) — Plantanol GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Darmstadt
(Causa C-201/08) (1)
(Direttiva 2003/30/CE - Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti - Direttiva 2003/96/CE - Quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Miscela di olio vegetale, di additivo e di carburante - Biocarburanti - Normativa nazionale - Esenzione fiscale - Sostituzione dell’esenzione con un obbligo di rispettare una quota minima di biocarburante nei carburanti - Conformità alle direttive 2003/30/CE e 2003/96/CE - Principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento)
2009/C 267/33
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Hessisches Finanzgericht
Parti
Ricorrente: Plantanol GmbH & Co.KG
Convenuto: Hauptzollamt Darmstadt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hessisches Finanzgericht (Germania) — Interpretazione dell’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123, pag. 42), nonché dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento — Normativa nazionale che sostituisce, prima della scadenza della durata prevista dalla normativa precedente, il regime di esenzione fiscale di biocarburanti che entrano nella composizione di carburanti misti, con un obbligo di aggiungere biocarburanti ai carburanti convenzionati, con l’effetto di penalizzare economicamente i produttori che hanno beneficiato di queste esenzioni
Dispositivo
1)
L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 maggio 2003, 2003/30/CE, sulla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, che esclude dall’esenzione fiscale per i biocarburanti da essa prevista un prodotto, come quello della causa principale, derivante da una miscela di olio vegetale, gasolio fossile e additivi specifici.
2)
I principi generali della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento non vietano in linea di principio ad uno Stato membro di abolire un regime di esenzione fiscale, applicabile a un prodotto come quello oggetto della causa principale, prima della data di scadenza di tale regime inizialmente prevista dalla normativa nazionale. In ogni caso, tale abolizione non è subordinata all’esistenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, è compito del giudice del rinvio esaminare, nell’ambito di una valutazione globale effettuata in concreto, se i detti principi siano stati osservati nella causa principale tenendo conto del complesso delle pertinenti circostanza ad essa relative.
(1) GU C 183 del 19.7.2008.
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