31.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/4
Sentenza della Corte (Decima Sezione) 3 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — The Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione «Betfair»/Minister van Justitie
(Causa C-203/08) (1)
(Art. 49 CE - Restrizioni alla libera prestazione dei servizi - Giochi d’azzardo - Esercizio del gioco d’azzardo su Internet - Normativa che riserva l’autorizzazione ad un unico operatore - Rinnovo dell’autorizzazione senza procedura concorrenziale - Principio della parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Applicazione nel settore dei giochi d’azzardo)
2010/C 209/05
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente: Sporting Exchange Ltd, operante con la denominazione «Betfair»
Convenuto: Minister van Justitie
con l’intervento di: Stichting de Nationale Sporttotalisator
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Raad van State — Interpretazione dell’art. 49 CE — Normativa nazionale che vieta l’organizzazione di giochi e la raccolta di scommesse in assenza di autorizzazione e riserva un’eventuale autorizzazione ad un operatore unico per tutelare il benessere sociale e la salute pubblica — Rifiuto di autorizzazione ad un operatore (via internet) che dispone già di un’autorizzazione in altri Stati membri compreso quello in cui ha la propria sede sociale — Rinnovo di una tale autorizzazione senza una gara — Motivi imperativi di interesse generale
Dispositivo
1)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina l’organizzazione e la promozione dei giochi d’azzardo ad un regime di esclusività a favore di un unico operatore e che vieta a tutti gli altri operatori, compreso un operatore stabilito in un altro Stato membro, di proporre mediante Internet, sul territorio del primo Stato membro, servizi rientranti nel citato regime.
2)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza che ne deriva sono applicabili alle procedure per il rilascio e il rinnovo di un’autorizzazione a favore di un operatore unico nel settore dei giochi d’azzardo purché non si tratti di un operatore pubblico la cui gestione è soggetta al controllo diretto dello Stato o di un operatore privato sulle cui attività i pubblici poteri sono in grado di esercitare uno stretto controllo.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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