29.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 205/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation
(Causa C-204/08) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) - Convenzione di Montreal - Art. 33, n. 1 - Trasporti aerei - Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli - Luogo di esecuzione della prestazione - Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro)
2009/C 205/13
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Peter Rehder
Convenuta: Air Baltic Corporation
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell’annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»
Dispositivo
L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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