30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Umweltsenat — Austria) — Umweltanwalt von Kärnten/Kärnter Landesregierung
(Causa C-205/08) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Art. 234 CE - Nozione di «giurisdizione nazionale» - Ricevibilità - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Costruzioni di elettrodotti aerei - Lunghezza superiore a 15 km - Costruzioni transfrontaliere - Elettrodotti transfrontalieri - Lunghezza totale superiore al limite - Elettrodotto situato principalmente nel territorio di uno Stato membro confinante - Lunghezza del tratto nazionale dell’elettrodotto inferiore al limite)
2010/C 24/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Umweltsenat
Parti
Ricorrente: Umweltanwalt von Kärnten
Resistente: Kärnter Landesregierung
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Umweltsenat (Austria) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 73, pag. 5), nonché dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione in taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17) — Obbligo di sottoporre alla valutazione dell’impatto ambientale determinate condutture per il trasporto dell’energia elettrica lunghe più di 15 km — Lunghezza da prendere in considerazione in caso di costruzioni transfrontaliere — Progetto di elettrodotto di una lunghezza totale che supera la soglia, ma della quale soltanto una tratta di 7,4 km si trova sul territorio nazionale, mentre il resto è situato sul territorio dello Stato membro vicino
Dispositivo
Gli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, vanno interpretati nel senso che un progetto previsto dal punto 20 dell’allegato I di tale direttiva, quale la costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km, deve essere sottoposto dalle autorità competenti di uno Stato membro alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale ancorché detto progetto sia transfrontaliero e solo un tratto di lunghezza inferiore a 15 km sia situato nel territorio di detto Stato membro.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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