27.8.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 252/2
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 30 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Zeturf Ltd/Premier ministre
(Causa C-212/08) (1)
(Regime di esclusiva di gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo - Art. 49 CE - Restrizione alla libera prestazione dei servizi - Motivi imperativi d’interesse generale - Obiettivi di lotta alla dipendenza dal gioco e alle attività fraudolente e criminali nonché di contributo allo sviluppo rurale - Proporzionalità - Misura restrittiva che deve essere diretta a ridurre le occasioni di gioco e a limitare le attività di gioco d’azzardo in modo coerente e sistematico - Operatore che conduce una politica commerciale dinamica - Politica pubblicitaria contenuta - Valutazione dell’ostacolo alla commercializzazione tramite i canali tradizionali e attraverso Internet)
2011/C 252/02
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Société Zeturf Ltd
Convenuto: Premier ministre
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d’Etat (Francia) — Interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE — Ammissibilità di un regime di esclusiva per la gestione di scommesse ippiche al di fuori degli ippodromi a favore di un operatore unico, che non persegue fini di lucro ma che conduce, viceversa, una politica commerciale dinamica — Necessità di prendere in considerazione esclusivamente le scommesse ippiche on-line o l’intero settore delle scommesse ippiche, a prescindere dalla loro forma
Dispositivo
1)
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che:
a)
uno Stato membro che intenda assicurare un livello di tutela dei consumatori particolarmente elevato nel settore dei giochi di azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sia atto a consentire di padroneggiare i rischi connessi a tale settore e di perseguire l’obiettivo di prevenire l’induzione a spese eccessive collegate al gioco e di lotta alla dipendenza dal gioco in modo sufficientemente efficace;
b)
spetta al giudice del rinvio verificare che:
—
le autorità nazionali, al momento dei fatti di cui alla causa principale, mirassero realmente a garantire un simile livello di tutela particolarmente elevato e che, rispetto a tale livello di tutela perseguito, l’instaurazione di un monopolio potesse effettivamente considerarsi necessaria, e che
—
i controlli statali, cui le attività dell’organismo beneficiante dei diritti esclusivi sono in linea di principio soggette, siano effettivamente attuati in modo coerente e sistematico allo scopo di conseguire gli obiettivi fissati per tale organismo;
c)
per essere coerente con gli obiettivi di lotta alla criminalità nonché di riduzione delle occasioni di gioco, una normativa nazionale che instaura un monopolio in materia di giochi di azzardo deve:
—
essere fondata sul riconoscimento che le attività criminali e fraudolente connesse ai giochi e la dipendenza dal gioco costituiscono un problema nel territorio dello Stato membro interessato al quale un’espansione delle attività autorizzate e regolamentate sarebbe idonea a porre rimedio, e
—
consentire unicamente la realizzazione di una pubblicità contenuta e strettamente limitata a quanto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso le reti di gioco controllate.
2)
Per valutare il pregiudizio alla libera prestazione di servizi da parte di un sistema che sancisce un regime di esclusiva per l’organizzazione delle scommesse ippiche, spetta ai giudici nazionali tener conto del complesso dei canali di commercializzazione interscambiabili di dette scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l’effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi di azzardo al di là di quelli che esistono per quanto riguarda i giochi commercializzati tramite canali tradizionali. In presenza di una normativa nazionale che si applica in egual modo all’offerta di scommesse ippiche on line e all’offerta mediante canali tradizionali, il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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