13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-226/08) (1)
(Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche - Decisione dello Stato membro interessato di approvare il progetto di elenco di siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione - Interessi e posizioni da prendere in considerazione)
2010/C 63/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: Stadt Papenburg
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Oldenburg — Interpretazione dell’art. 2, n. 3, dell’art. 4, n. 2, primo comma, nonché dell’art. 6, nn. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Interessi economici di un comune, collegati allo sfruttamento di un porto fluviale e tutelati dalla Costituzione, che possono essere pregiudicati in maniera durevole dalla eventuale designazione del sito interessato come sito di importanza comunitaria — Interessi e posizioni che devono essere presi in considerazione dallo Stato membro interessato nella decisione di dare il proprio consenso al progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria compilato dalla Commissione
Dispositivo
1)
L’art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 novembre 2006, 2006/105/CE, dev’essere interpretato nel senso che esso non consente ad uno Stato membro di non approvare, per motivi diversi da quello di tutela dell’ambiente, l’inclusione di uno o più siti nel progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria elaborato dalla Commissione europea.
2)
L’art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, dev’essere interpretato nel senso che continue misure di manutenzione del canale navigabile dell’estuario, le quali non siano direttamente connesse o necessarie alla gestione del sito e siano già state approvate in base al diritto nazionale prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105, devono essere assoggettate, nella misura in cui esse costituiscono un progetto e possono avere incidenze significative sul sito interessato, ad una valutazione del loro impatto su tale sito in applicazione delle citate disposizioni nel caso di loro prosecuzione dopo l’inserimento del sito, conformemente all’art. 4, n. 2, terzo comma, di tale direttiva, nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.
Qualora si possa ritenere, in considerazione, segnatamente, della frequenza, della natura o delle condizioni di esecuzione delle dette misure, che queste ultime costituiscano un’unica operazione, in particolare qualora esse siano finalizzate al mantenimento di una certa profondità del canale navigabile con dragaggi regolari e necessari a tal fine, tali misure di manutenzione possono essere considerate un unico e solo progetto ai sensi dell’art. 6, n. 3, della direttiva 92/43, come modificata dalla direttiva 2006/105.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
Full & Egal Universal Law Academy