13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 14 gennaio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud — Repubblica ceca) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor
(Causa C-233/08) (1)
(Assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti - Direttiva 76/308/CEE - Potere di controllo dei giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita - Esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero - Regolarità della notifica del titolo al debitore - Notifica in una lingua non compresa dal destinatario)
2010/C 63/09
Lingua processuale: il ceco
Giudice del rinvio
Nejvyšší správní soud
Parti
Ricorrente: Milan Kyrian
Convenuto: Celní úřad Tábor
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Nejvyšší správní soud (Repubblica ceca) — Interpretazione dei principi del diritto ad un processo equo, di buona amministrazione e dello Stato di diritto, nonché dell’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure (GU L 73, pag. 18), nella versione modificata dalla direttiva 6 dicembre 1979, 79/1071/CEE, che modifica la direttiva 76/308/CEE, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali (GU L 331, pag. 10), nonché dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CE, che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise (GU L 175, pag. 17) — Possibilità per i giudici nazionali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita di verificare, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore in tale Stato, l’eseguibilità e la regolarità della notifica del titolo che consente l’esecuzione del recupero del credito — Titolo non contenente l’indicazione della data di nascita del debitore, redatto in una lingua non compresa da quest’ultimo e diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro richiesto
Dispositivo
1)
L’art. 12, n. 3, della direttiva del Consiglio 15 marzo 1976, 76/308/CEE, relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dati, imposte e altre misure, come modificata dalla direttiva del Consiglio 15 giugno 2001, 2001/44/CEE, deve essere interpretato nel senso che i giudici dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita non sono, in linea di principio, competenti a verificare l’esecutorietà del titolo esecutivo che consente il recupero. Per contro, nell’ipotesi in cui un giudice di tale Stato membro sia adito con un ricorso avverso la validità o la regolarità dei provvedimenti di esecuzione, come la notifica del titolo esecutivo, tale giudice ha il potere di verificare se tali provvedimenti siano stati regolarmente eseguiti, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di detto Stato membro.
2)
Nell’ambito della reciproca assistenza istituita in forza della direttiva 76/308, come modificata dalla direttiva 2001/44, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita. Al fine di garantire il rispetto di tale diritto, spetta al giudice nazionale applicare il proprio diritto nazionale vegliando al contempo affinché sia assicurata la piena efficacia del diritto comunitario.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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