1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 marzo 2010 — Commissione europea/Repubblica francese
(Causa C-241/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Art. 6, nn. 2 e 3 - Trasposizione non corretta - Zone speciali di conservazione - Conseguenze significative di un progetto sull’ambiente - Carattere «non perturbatorio» di talune attività - Valutazione delle incidenze sull’ambiente)
2010/C 113/10
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e A.-L. During, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta delle disposizioni dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7)
Dispositivo
1)
La Repubblica francese,
—
da un lato, prevedendo, in termini generali, che la pesca, le attività acquicole, la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti in vigore non costituiscono attività perturbatorie o aventi conseguenze analoghe, e,
—
dall’altro, esentando sistematicamente dalla procedura di valutazione delle incidenze sul sito i lavori, le opere e le realizzazioni previsti dai contratti Natura 2000, e
—
esentando sistematicamente da tale procedura i programmi e i progetti di lavori, di opere o di realizzazioni soggetti a regime dichiarativo,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, dell’art. 6, n. 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e dell’art. 6, n. 3, della direttiva medesima.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica francese è condannata a sopportare due terzi delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare un terzo di esse.
(1) GU C 197 del 2.8.2008.
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