12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/12
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 16 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-244/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Sesta direttiva IVA - Art. 17 - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Art. 1 - Tredicesima direttiva 86/560/CEE - Art. 1 - Rimborso o detrazione dell’IVA - Soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che ha un centro di attività stabile nello Stato membro interessato)
2009/C 220/20
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e M. Afonso, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, G. De Bellis e G. Palmieri, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese (GU L 331, pag. 11) e violazione dell’art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità — Rimborso dell’IVA a un soggetto residente in un altro Stato membro o in un paese terzo ma che ha un centro di attività stabile in Italia
Dispositivo
1)
In materia di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a un soggetto passivo residente in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma avente un centro di attività stabile nello Stato membro interessato, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 1 dell’ottava direttiva del Consiglio 6 dicembre 1979, 79/1072/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, e dell’art. 1 della tredicesima direttiva del Consiglio 17 novembre 1986, 86/560/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, in quanto obbliga un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo, ma che abbia un centro di attività stabile in Italia e che, nel periodo rilevante, abbia effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi in Italia, a chiedere il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto a credito secondo le procedure previste dalle citate direttive piuttosto che mediante detrazione, quando l’acquisto per cui è chiesto il rimborso di detta imposta viene effettuato non tramite il centro di attività stabile in Italia, ma direttamente dallo stabilimento principale di tale soggetto passivo.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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