21.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 282/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 1o ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Gaz de France — Berliner Investissement SA/Bundeszentralamt für Steuern
(Causa C-247/08) (1)
(Libera circolazione dei capitali - Esenzione, nello Stato membro della controllata, dalla ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti alla società controllante - Nozione di «società di uno Stato membro» - «Société par actions simplifiée» di diritto francese)
2009/C 282/19
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Köln
Parti
Ricorrente: Gaz de France — Berliner Investissement SA
Convenuto: Bundeszentralamt für Steuern
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln (Germania) — Interpretazione degli artt. 43, 48, 56, n. 1, e 58, nn. 1, lett. a), e 3, del Trattato CE, nonché dell’art. 2, lett. a), e della lett. f) dell’Allegato alla direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati Membri diversi (GU L 225, pag. 6) — Nozione di “società di uno Stato membro” — Diniego, nello Stato membro della controllata, di concedere il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sui redditi, opposto ad una società controllante costituita sotto forma di “societé par actions simplifiée” di diritto francese, basato sul fatto che tale forma societaria non sarebbe risultata ancora inclusa nell’elenco contenuto nell’allegato alla direttiva al momento dei fatti
Dispositivo
1)
L’art. 2, lett. a), della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima, deve essere interpretato nel senso che una società di diritto francese avente la forma di una «société par actions simplifiée» non può essere considerata come «società di uno Stato membro» ai sensi di questa direttiva già prima della modifica di tale direttiva, intervenuta con la direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE.
2)
Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità dell’art. 2, lett. a), della direttiva 90/435, in combinato disposto con la lett. f) dell’allegato alla medesima e con l’art. 5, n. 1, di tale direttiva.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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