27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/8
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 — Commissione europea/Repubblica ellenica
(Causa C-248/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Regolamento (CE) n. 1774/2002 - Artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10-15, 17, 18 e 26 - Sottoprodotti di origine animale - Rifiuti - Sotterramento senza pretrattamento - Mancanza di controlli ufficiali - Installazioni che garantiscono la sicurezza della gestione dei sottoprodotti di origine animale - Azienda - Assenza di riconoscimento - Incenerimento di materiali specifici a rischio - Assenza di procedimenti adeguati)
2010/C 51/11
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: V. Kontolaimos, S. Charitaki, E.-M. Mamouna e I. Chalkias, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 4, n. 2, 5, n. 2, 10-15, 17, 18 e 26 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (GU L 273, pag. 1) — Sotterramento dei sottoprodotti di origine animale senza pretrattamento — Mancanza di controlli ufficiali
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica, non avendo applicato né imposto correttamente il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 3 ottobre 2002, n. 1774, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, per quanto riguarda il sotterramento in discariche senza pretrattamento, l’assenza di controlli ufficiali, il riconoscimento delle installazioni per la gestione dei sottoprodotti di origine animale e l’incenerimento di materiali specifici a rischio, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù degli artt. 4, n. 2, lett. a) e c), 5, n. 2, lett. c), 6, n. 2, lett. b), 10-15, 17, 18 e 26 del regolamento n. 1774/2002.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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