12.9.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 220/13
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania) — Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl/Comune di Casoria
(Causa C-254/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Direttiva 2006/12/CE - Art. 15, lett. a) - Mancata ripartizione dei costi dello smaltimento dei rifiuti in funzione della loro effettiva produzione - Compatibilità con il principio «chi inquina paga»)
2009/C 220/21
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
Parti
Ricorrente: Futura Immobiliare srl Hotel Futura, Meeting Hotel, Hotel Blanc, Hotel Clyton, Business srl
Convenuto: Comune di Casoria
Altra parte interessata: Azienda Speciale Igiene Ambientale (ASIA) SpA
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Campania — Interpretazione dell’art. 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9) — Sistema nazionale che non ripartisce i costi per lo smaltimento dei rifiuti in funzione della produzione o detenzione in vista del conferimento a un raccoglitore o ad un’impresa responsabile del loro smaltimento — Compatibilità con il principio «chi inquina paga»
Dispositivo
L’art. 15, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti, dev’essere interpretato nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, esso non osta ad una normativa nazionale che disponga la riscossione, per il finanziamento di un servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, di una tassa calcolata sulla base di una stima del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del quantitativo di rifiuti da essi effettivamente prodotto e conferito.
Spetta tuttavia al giudice a quo accertare, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto sottopostigli, se la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni su cui verte la causa principale non comporti che taluni «detentori», nel caso di specie le aziende alberghiere, non si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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