14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/3
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret — Danimarca) — CopyGene A/S/Skatteministeriet
(Causa C-262/08) (1)
(Sesta direttiva IVA - Esenzioni - Art. 13, parte A, n. 1, lett. b) - Ospedalizzazione e cure mediche - Operazioni ad esse strettamente connesse - Istituti debitamente riconosciuti aventi la stessa natura degli istituti ospedalieri e dei centri medici e diagnostici - Banca privata di cellule staminali - Servizi di prelievo, trasporto, analisi e stoccaggio di sangue del cordone ombelicale dei neonati - Eventuale applicazione autologa o allogenica delle cellule staminali)
2010/C 221/04
Lingua processuale: il danese
Giudice del rinvio
Østre Landsret
Parti
Ricorrente: CopyGene A/S
Convenuto: Skatteministeriet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Østre Landsret — Interpretazione dell’art. 13, A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), divenuto art. 132, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Esenzione per l’ospedalizzazione e le cure mediche, nonché per le operazioni strettamente connesse — Servizi di prelievo, di trasporto, di analisi e di stoccaggio del sangue del cordone ombelicale dei neonati ai fini di un’applicazione autogena delle cellule staminali, potenzialmente strettamente connesse a un eventuale trattamento ospedaliero futuro, fornite da una banca privata di cellule staminali
Dispositivo
1)
La nozione di operazioni «strettamente connesse»«all’ospedalizzazione e [alle] cure mediche» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che essa non include attività, quali quelle di cui trattasi nella causa principale, consistenti nel prelievo, nel trasporto, nell’analisi del sangue cordonale, nonché nello stoccaggio delle cellule staminali contenute in tale sangue, se le cure mediche prestate in ambito ospedaliero, con cui tali attività sono soltanto eventualmente connesse, non sono ancora esistenti, né iniziate o programmate.
2)
Quando le prestazioni delle banche di cellule staminali, quali quelle di cui trattasi nella causa principale, sono effettuate da personale medico autorizzato, allorché tali banche di cellule staminali, benché autorizzate dalle autorità sanitarie competenti di uno Stato membro, nell’ambito della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/23/CE, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, a trattare tessuti e cellule umani, non fruiscano di alcun aiuto del regime pubblico di previdenza sociale e la retribuzione ad esse versata non è presa a carico da detto regime, l’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 non osta a che le autorità nazionali considerino che un soggetto passivo quale la CopyGene A/S non è un «altro istituto della stessa natura [degli istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici] (...) debitamente riconosciuto» ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388. Tuttavia, tale disposizione non può neppure essere interpretata nel senso che essa impone, di per sé, che le autorità competenti non considerino una banca privata di cellule staminali un istituto «debitamente riconosciuto» ai fini dell’esenzione di cui trattasi. Spetta, se necessario, al giudice del rinvio verificare che il diniego del riconoscimento ai fini dell’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva 77/388 è conforme al diritto dell’Unione, e in particolare al principio di neutralità fiscale.
(1) GU C 209 del 15.8.2008.
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