19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 20 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia) — Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa/Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Causa C-265/08) (1)
(Direttiva 2003/55/CE - Mercato interno del gas naturale - Intervento dello Stato sul prezzo di fornitura del gas naturale successivamente al 1° luglio 2007 - Obblighi relativi al servizio pubblico delle imprese operanti nel settore del gas)
2010/C 161/07
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti
Ricorrenti: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa
Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia — Interpretazione degli artt. 3, n. 2, e 23 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU L 176, pag. 57) — Normativa nazionale che prevede la fissazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti domestici
Dispositivo
Gli artt. 3, n. 2, e 23, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, non ostano ad una normativa nazionale, come quella controversa nelle cause principali, che consente di determinare il livello del prezzo di fornitura di gas naturale mediante la definizione di «prezzi di riferimento», come quelli di cui trattasi nelle cause principali, successivamente al 1o luglio 2007, purché tale intervento:
—
persegua un interesse economico generale consistente nel mantenere il prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale ad un livello ragionevole alla luce della contemperazione, che spetta agli Stati membri effettuare, tenendo conto della situazione del settore del gas naturale, fra l’obiettivo di liberalizzazione e l’obiettivo della necessaria protezione del consumatore finale perseguiti dalla direttiva 2003/55;
—
non incida sulla libera fissazione dei prezzi della fornitura del gas naturale successivamente al 11o luglio 2007 se non nella misura necessaria a conseguire siffatto obiettivo di interesse economico generale e, di conseguenza, per un periodo necessariamente limitato nel tempo, e
—
sia chiaramente definito, trasparente, non discriminatorio, verificabile, e garantisca alle imprese dell’Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori.
(1) GU C 236 del 13.9.2008.
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