19.12.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 312/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia
(Causa C-274/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/54/CE - Art. 15, n. 2 - Art. 23, n. 2 - Mercato interno dell’elettricità - Approvazione preliminare delle metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione - Autorità di regolamentazione nazionale)
2009/C 312/12
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e P. Dejmek, agenti)
Convenuto: Regno di Svezia (rappresentante: A. Falk, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 15, n. 2, lett. b) e c), e 23, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) — Inosservanza dell’obbligo di garantire la separazione funzionale richiesta tra gli interessi della distribuzione e quelli della produzione in un’impresa verticalmente integrata — Mancata attribuzione alle autorità di regolamentazione dell’obbligo di fissare o di approvare le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire i presupposti per la connessione e l’accesso alle reti nazionali
Dispositivo
1)
Il Regno di Svezia,
—
avendo omesso di adottare le disposizioni richieste per garantire la separazione funzionale, in un’impresa verticalmente integrata, tra gli interessi di distribuzione e di produzione, conformemente al disposto dell’art. 15, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e
—
non avendo incaricato l’autorità di regolamentazione di fissare o di approvare, prima della loro entrata in vigore, almeno le metodologie utilizzate per calcolare o stabilire le condizioni di connessione e di accesso alle reti nazionali, ivi comprese le tariffe di trasmissione e di distribuzione, conformemente al disposto dell’art. 23, n. 2, lett. a), della direttiva 2003/54, è venuto meno agli obblighi impostigli da detta direttiva.
2)
Il Regno di Svezia è condannato alle spese.
(1) GU C 236 del 13.09.2008.
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