22.10.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 311/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 8 settembre 2011 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi, Repubblica federale di Germania
(Causa C-279/08 P) (1)
(Impugnazione - Aiuto di Stato - Art. 87, n. 1, CE - Sistema di scambi di diritti di emissione per gli ossidi di azoto - Qualificazione della misura nazionale come aiuto di Stato - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune - Nozione di «selettività» - Vantaggio finanziato mediante risorse di Stato - Tutela dell’ambiente - Obbligo di motivazione - Ricevibilità)
2011/C 311/07
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Urraca Caviedes, K. Gross e H. van Vliet, agenti)
Altre parti nel procedimento: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma, B. Klein e T. Henze, agenti)
Intervenienti a sostegno della parte Regno dei Paesi Bassi: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, A.-L. Vendrolini, J. Gstalter e B. Cabouat, agenti), Repubblica di Slovenia (rappresentante: V. Klemenc, agente), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson, S. Behzadi-Spencer, S. Ossowski e H. Walker, agenti e K. Bacon, barrister)
Oggetto
Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione ampliata) 10 aprile 2008, causa T-233/04, Regno dei Paesi Bassi/Commissione, con cui il Tribunale ha annullato la decisione C(2003) 1761 def. della Commissione 24 giugno 2003, relativa all’aiuto di Stato n. 35/2003, concernente il sistema di scambio di diritti di emissione per gli ossidi di azoto notificato dal Regno dei Paesi Bassi
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 10 aprile 2008, causa T-233/04, Paesi Bassi/Commissione, è annullata.
2)
Le impugnazioni incidentali sono respinte.
3)
Il ricorso di primo grado è respinto.
4)
Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese sostenute dalla Commissione europea relative al procedimento di primo grado e sopporta le proprie spese nell’ambito di tale procedimento.
5)
La Commissione europea e il Regno dei Paesi Bassi sopportano le proprie spese relative all’impugnazione.
6)
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Slovenia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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