7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 settembre 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-286/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttive 2006/12/CE e 91/689/CEE - Rifiuti pericolosi - Obbligo di elaborare e di adottare un progetto di gestione dei rifiuti pericolosi - Obbligo di creare una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi - Direttiva 1999/31/CE - Discariche dei rifiuti - Smaltimento dei rifiuti pericolosi)
2009/C 267/36
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e J.-B.Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentante: E. Skandalou, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 1, n. 2 e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi e degli artt. 5, nn. 1 e 2, e 7, nn. 1, 4 e 8, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti (GU L 114, pag. 9), [già direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva del Consiglio 8 marzo 1991, 91/156/CEE] — Violazione degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) — Omessa elaborazione di un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi conforme ai requisiti della legislazione comunitaria e omessa creazione di una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi — Inadempimento agli obblighi per quanto riguarda la gestione e la discarica dei rifiuti
Dispositivo
1)
La Repubblica ellenica,
—
Non avendo elaborato e adottato, entro un termine ragionevole, un progetto per la gestione dei rifiuti pericolosi, conforme ai requisiti della normativa comunitaria applicabile, e non avendo creato una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi, caratterizzata dall’utilizzo dei metodi più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;
—
non avendo adottato tutte le misure necessarie per garantire, per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi, il rispetto degli artt. 4 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 aprile 2006, 2006/12/CE, relativa ai rifiuti nonché degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti,
è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, in primo luogo, degli art. 1, n. 2, e 6 della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/689/CEE, relativa ai rifiuti pericolosi, in combinato disposto con gli artt. 5, nn. 1 e 2 nonché 7, n. 1, della direttiva 2006/12, in secondo luogo, dell’art. 1, n. 2, della direttiva 91/689, in combinato disposto con le disposizioni degli artt. 4 e 8 della direttiva 2006/12, nonché, in terzo luogo, degli artt. 3, n. 1, 6-9, 13 e 14 della direttiva 1999/31.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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