11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/4
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 12 agosto 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'Appel de Montpellier — Francia) — Procedimento di estradizione di Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
(Causa C-296/08 PPU) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Artt. 31 e 32 - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Possibilità, per lo Stato dell'esecuzione di una domanda di estradizione, di applicare una convenzione adottata anteriormente al 1o gennaio 2004, ma in vigore, in tale Stato, a partire da una data successiva)
(2008/C 260/05)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'Appel de Montpellier
Parte nel procedimento di estradizione di cui alla causa principale
Ignacio Pedro Santesteban Goicoechea
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d'Appello di Montpellier (Francia) — Interpretazione degli artt. 31 e 32 della decisione-quadro del Consiglio 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Facoltà, per uno Stato membro, di utilizzare nelle sue relazioni con un altro Stato membro procedure diverse da quelle previste dalla decisione-quadro, segnatamente quelle previste dalla Convenzione di Dublino, del 27 settembre 1996, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea — Incidenza del difetto di notifica, da parte dello Stato emittente il mandato d'arresto, degli accordi e delle intese pregressi che esso intende continuare ad applicare — Possibilità, per lo Stato dell'esecuzione del mandato d'arresto, di applicare una convenzione adottata anteriormente al 1o gennaio 2004, ma entrata in vigore, in detto Stato, successivamente a tale data
Dispositivo
1)
L'art. 31 della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, deve essere interpretato nel senso che riguarda esclusivamente l'ipotesi di applicazione del sistema del mandato di arresto europeo, applicazione che non ricorre allorché l'estradizione concerne reati commessi prima della data stabilita dallo Stato membro richiesto in una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 32 della decisione.
2)
L'art. 32 della decisione quadro 2002/584 non osta all'applicazione, da parte dello Stato membro dell'esecuzione, della convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, stabilita con atto del Consiglio 27 settembre 1996 e sottoscritta in pari data da tutti gli Stati membri, anche se tale convenzione è divenuta applicabile in detto Stato posteriormente al 1o gennaio 2004.
(1) GU C 223 del 30.8.2008.
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