19.2.2011
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 55/2
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Land Baden-Württemberg/Metin Bozkurt
(Causa C-303/08) (1)
(Accordo di associazione CEE-Turchia - Ricongiungimento familiare - Art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione - Coniuge di una lavoratrice turca che ha coabitato con quest’ultima per oltre cinque anni - Mantenimento del diritto di soggiorno dopo il divorzio - Condanna dell’interessato per violenze esercitate contro l’ex moglie - Abuso di diritto)
2011/C 55/02
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Land Baden-Württemberg
Convenuto: Metin Bozkurt
Con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht — Interpretazione dell’art. 7, primo comma, secondo trattino, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia — Diritto di soggiorno acquisito, in quanto familiare, da un cittadino turco coniuge di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Sussistenza del diritto di soggiorno in caso di divorzio preceduto da violazioni dell’integrità fisica dell’ex moglie sfociate in una condanna penale
Dispositivo
1)
L’art. 7, primo comma, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un cittadino turco, quale il ricorrente nella causa principale, il quale, nella sua qualità di familiare di una lavoratrice turca inserita nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro e a motivo della sua residenza presso la consorte durante un periodo continuativo di almeno cinque anni, benefici dei diritti connessi allo status giuridico conferito sulla base del secondo trattino di tale disposizione, non perde il beneficio di tali diritti a causa del divorzio pronunciato a una data successiva all’acquisizione di questi ultimi.
2)
Non costituisce un abuso di diritto il fatto che un cittadino turco, come il ricorrente nella causa principale, si avvalga di un diritto legittimamente acquisito in forza dell’art. 7, primo comma, della decisione n. 1/80, anche qualora l’interessato, dopo aver ottenuto il beneficio relativo a tale diritto per il tramite dell’ex moglie, abbia commesso nei suoi confronti un grave reato che ha dato luogo alla sua condanna penale.
Per contro, l’art. 14, n. 1, della medesima decisione non osta a che un provvedimento di espulsione sia adottato nei riguardi di un cittadino turco oggetto di condanne penali, ove il suo comportamento personale costituisca una minaccia attuale, reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della collettività. Spetta al giudice nazionale competente valutare se ciò avvenga nella causa principale.
(1) GU C 247 del 27.9.2008.
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