27.2.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 51/8
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 23 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) — Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)/Regione Marche
(Causa C-305/08) (1)
(Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18 - Nozioni di «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» - Nozione di «operatore economico» - Università e istituti di ricerca - Raggruppamento («consorzio») costituito da università e amministrazioni pubbliche - Preminente finalità statutaria non lucrativa - Ammissione alla partecipazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico)
2010/C 51/12
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrente: Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa)
Convenuta: Regione Marche
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Esclusione dalla procedura di aggiudicazione dell’appalto pubblico, del servizio di acquisizione di rilievi geofisici, di enti senza finalità di lucro, bensì di ricerca, quali le Università
Dispositivo
1)
Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, ed in particolare quelle di cui al suo art. 1, nn. 2, lett. a), e 8, primo e secondo comma, che si riferiscono alla nozione di «operatore economico», devono essere interpretate nel senso che consentono a soggetti che non perseguono un preminente scopo di lucro, non dispongono della struttura organizzativa di un’impresa e non assicurano una presenza regolare sul mercato, quali le università e gli istituti di ricerca nonché i raggruppamenti costituiti da università e amministrazioni pubbliche, di partecipare ad un appalto pubblico di servizi.
2)
La direttiva 2004/18 dev’essere interpretata nel senso che essa osta all’interpretazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale che vieti a soggetti che, come le università e gli istituti di ricerca, non perseguono un preminente scopo di lucro di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, benché siffatti soggetti siano autorizzati dal diritto nazionale ad offrire sul mercato i servizi oggetto dell’appalto considerato.
(1) GU C 247 del 27.9.2008.
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