30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/9
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 19 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — Repubblica di Polonia) — Krzysztof Filipiak/Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
(Causa C-314/08) (1)
(Normativa in materia di imposta sul reddito - Diritto ad una deduzione dalla base imponibile dei contributi di previdenza sociale - Diritto ad una riduzione di imposta in funzione dei contributi di assicurazione malattia versati - Diniego nel caso in cui i contributi siano versati in uno Stato membro diverso dallo Stato di imposizione - Compatibilità con gli artt. 43 CE e 49 CE - Sentenza del giudice costituzionale nazionale - Incostituzionalità delle disposizioni nazionali - Rinvio nel tempo della perdita di efficacia vincolante delle suddette disposizioni - Primato del diritto comunitario - Incidenza per il giudice del rinvio)
2010/C 24/14
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Parti
Ricorrente: Krzysztof Filipiak
Convenuto: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu — Interpretazione degli artt. 10 CE e 43 CE — Normativa nazionale in materia di imposta sul reddito che limita la deducibilità dei contributi previdenziali dalla base imponibile nonché la detraibilità dei contributi di assicurazione malattia dall’imposta ai soli contributi versati nello Stato membro
Dispositivo
1)
Gli artt. 43 CE et 49 CE ostano ad una normativa nazionale in forza della quale un contribuente residente può ottenere, da un lato, che l’importo dei contributi previdenziali pagati nel corso dell’esercizio fiscale sia dedotto dalla base imponibile e, dall’altro, che i contributi di assicurazione malattia versati in questo periodo siano detratti dall’imposta sul reddito da questi dovuta, unicamente qualora i suddetti contributi siano versati nello Stato membro di imposizione, mentre tali agevolazioni vengono negate nel caso in cui tali contributi siano pagati in un altro Stato membro, quand’anche essi non siano stati oggetto di deduzione dal reddito o detrazione dall’imposta in quest’ultimo Stato membro.
2)
In tali circostanze, il primato del diritto comunitario impone al giudice nazionale di applicare il diritto comunitario e disapplicare le disposizioni nazionali contrarie, indipendentemente dalla sentenza del giudice costituzionale nazionale che ha deciso di rinviare la perdita dell’efficacia vincolante delle stesse disposizioni, dichiarate incostituzionali.
(1) GU C 247 del 27.9.2008.
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