22.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 134/3
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Ischia) — Rosalba Alassini (C-317/08) e Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08) e Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08)
(Cause riunite da C-317/08 a C-320/08) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Principio della tutela giurisdizionale effettiva - Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/22/CE - Servizio universale - Controversie tra utenti finali e fornitori - Tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale)
2010/C 134/04
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Giudice di pace di Ischia
Parti
Ricorrenti: Rosalba Alassini (C-317/08), Filomena Califano (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono (C-319/08), Multiservice Srl (C-320/08)
Convenuti: Telecom Italia SpA (C-317/08), Wind SpA (C-318/08) Telecom Italia SpA (C-319/08), Telecom Italia SpA (C-320/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Giudice di pace di Ischia — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171, pag. 12) e dell’art. 6 della Convenzione europea — Controversie in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali ed operatori dirette al risarcimenti dei danni subiti a causa di un asserito inadempimento del contratto avente ad oggetto il servizio telefonico fornito dall’operatore — Normativa nazionale che prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio previamente alla proposizione di ricorso in sede giurisdizionale — Possibilità di proporre un ricorso in sede giurisdizionale senza esperire il tentativo di conciliazione
Dispositivo
L’art. 34 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale le controversie in materia di servizi di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e fornitori di tali servizi, che riguardano diritti conferiti da tale direttiva, devono formare oggetto di un tentativo obbligatorio di conciliazione extragiudiziale come condizione per la ricevibilità dei ricorsi giurisdizionali.
Neanche i principi di equivalenza e di effettività, nonché il principio della tutela giurisdizionale effettiva, ostano ad una normativa nazionale che impone per siffatte controversie il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, a condizione che tale procedura non conduca ad una decisione vincolante per le parti, non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale, sospenda la prescrizione dei diritti in questione e non generi costi, ovvero generi costi non ingenti, per le parti, e purché la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e sia possibile disporre provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.
(1) GU C 236 del 13.9.2008.
Full & Egal Universal Law Academy