30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 dicembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Spagna) — Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete/Herencia yacente de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila
(Causa C-323/08) (1)
(Procedimento pregiudiziale - Tutela dei lavoratori - Licenziamenti collettivi - Direttiva 98/59/CE - Cessazione di contratti di lavoro a causa del decesso del datore di lavoro)
2010/C 24/15
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parti
Ricorrenti: Ovidio Rodríguez Mayor, Pilar Pérez Boto, Pedro Gallego Morzillo, Alfonso Francisco Pérez, Juan Marcelino Gabaldón Morales, Marta María Maestro Campo, Bartolomé Valera Huete
Convenuti: Herencia yacente (successione vacante) de Rafael de las Heras Dávila, Sagrario de las Heras Dávila
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Superior de Justicia de Madrid — Interpretazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16) — Normativa nazionale che limita la nozione di licenziamento collettivo solamente ai licenziamenti per cause economiche, tecniche, organizzative o legate alla produzione — Cessazione del contratto di lavoro a causa del decesso, pensionamento o incapacità del datore di lavoro — Diversa indennità nei due casi — Compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e con la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori
Dispositivo
1)
L’art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 20 luglio 1998, 98/59/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale la cessazione dei contratti di lavoro di più lavoratori, il cui datore di lavoro è una persona fisica, a causa del decesso di detto datore di lavoro, non è qualificata come licenziamento collettivo.
2)
La direttiva 98/59 non osta ad una normativa nazionale che prevede indennità diverse a seconda che i lavoratori abbiano perso il posto di lavoro in seguito al decesso del datore di lavoro o ad un licenziamento collettivo.
(1) GU C 236 del 13.9.2008.
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