1.8.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 180/21
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-327/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici - Garanzia di un ricorso efficace - Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto)
2009/C 180/34
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet, D. Kukovec e M. Konstantinidis, agenti)
Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e J.-Ch. Gracia, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (GU L 395, pag. 33), come modificata dalla direttiva 92/50/CEE (GU L 209, pag. 1), e dell’art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76, pag. 14) — Termine minimo da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell’appalto ai candidati e agli offerenti e la sottoscrizione del relativo contratto di appalto
Dispositivo
1)
La Repubblica francese, avendo adottato e mantenendo in vigore l’art. 1444-1 del nuovo code de procédure civile (codice di procedura civile francese), come modificato dall'art. 48-1o del decreto 20 ottobre 2005, n. 2005-1038, relativo agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori di cui all'art. 4 dell'ordinanza 6 giugno 2005, n. 2005-649, relativa agli appalti aggiudicati da alcuni soggetti pubblici o privati non assoggettati al codice degli appalti pubblici, nella misura in cui tale disposizione prevede, per la risposta dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore a una diffida, un termine di dieci giorni escludendo ogni procedimento sommario precontrattuale prima della suddetta risposta e senza che tale termine sospenda il termine da rispettare tra la notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto ai candidati e agli offerenti non aggiudicatari e la sottoscrizione del contratto, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, e della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni.
2)
Il ricorso è respinto per la restante parte.
3)
La Commissione delle Comunità europee e la Repubblica francese sopportano ciascuna le proprie spese.
(1) GU C 285 dell’8.11.2008.
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