28.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 234/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 8 luglio 2010 — Commissione europea/Repubblica italiana
(Causa C-334/08) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Risorse proprie dell’Unione - Rifiuto di mettere a disposizione dell’Unione risorse proprie corrispondenti ad alcune autorizzazioni doganali illegittime - Forza maggiore - Comportamento fraudolento delle autorità doganali - Responsabilità degli Stati membri - Regolarità dell’iscrizione dei diritti accertati nella contabilità separata)
2010/C 234/07
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. Bruni, agente, G. Albenzio, avvocato dello Stato)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: M. Lumma e B. Klein, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione dell’art. 10 CE, dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 253, pag. 42), nonché degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 11) — Rifiuto di mettere a disposizione delle Comunità risorse proprie corrispondenti a talune autorizzazioni doganali irregolari
Dispositivo
1)
Avendo rifiutato di mettere a disposizione della Commissione delle Comunità europee le risorse proprie corrispondenti all’obbligazione doganale derivante dal rilascio, dal 27 febbraio 1997, da parte della Direzione Compartimentale delle Dogane per le Regioni Puglia e Basilicata, sita a Bari, di autorizzazioni irregolari a creare e gestire a Taranto magazzini doganali di tipo C, seguite da consecutive autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale e al perfezionamento attivo, fino alla loro revoca il 4 dicembre 2002, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’art. 8 della decisione del Consiglio 29 settembre 2000, 2000/597/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, e degli artt. 2, 6, 10, 11 e 17 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania sopporta le proprie spese.
(1) GU C 223 del 30.8.2008
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