19.6.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 161/6
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 aprile 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla House of Lords — Regno Unito) — The Queen, su istanza di: M e altre/Her Majesty’s Treasury
(Causa C-340/08) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali e di risorse economiche - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Art. 2, n. 2 - Divieto di mettere capitali a disposizione delle persone elencate nell’allegato I di tale regolamento - Portata - Prestazioni previdenziali o assistenziali concesse alla moglie di una persona elencata nel citato allegato I)
2010/C 161/08
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
House of Lords
Parti
Ricorrente: The Queen, su istanza di: M e altre
Convenuto: Her Majesty’s Treasury
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — House of Lords — Interpretazione dell’art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9) — Portata del divieto di mettere a disposizione delle persone elencate nell’allegato I risorse economiche — Prestazioni sociali o previdenziali concesse dallo Stato al coniuge di una di tali persone
Dispositivo
L’art. 2, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) del Consiglio n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 27 marzo 2003, n. 561, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica alle prestazioni previdenziali o assistenziali versate dallo Stato alla moglie di una persona designata dal comitato creato in applicazione del paragrafo 6 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1267 (1999) ed elencata nell’allegato I del citato regolamento, come modificato, per la sola ragione che tale moglie convive con detta persona designata e che essa destinerà o potrà destinare una parte di tali prestazioni all’acquisto di beni e di servizi che anche tale persona designata consumerà o di cui anch’essa beneficerà.
(1) GU C 260 dell’11.10.2008.
Full & Egal Universal Law Academy