16.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 11/4
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 12 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundessozialgericht — Germania) — Christian Grimme/Deutsche Angestellen-Krankenkasse
(Causa C-351/08) (1)
(Libera circolazione delle persone - Membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero che dirige in Germania una filiale della stessa società - Obbligo di iscrizione all’assicurazione pensionistica tedesca - Esenzione da tale obbligo a favore dei membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco)
2010/C 11/05
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundessozialgericht
Parti
Ricorrente: Christian Grimme
Convenuta: Deutsche Angestellen-Krankenkasse
Con l’intervento di: Deutsche Rentenversicherung Bund, Bundesagentur für Arbeit, BGl Bertil Grimme AG Insurance Brokers
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundessozialgericht — Interpretazione degli artt. 1, 5, 7 e 16 dell’accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra sulla libera circolazione delle persone, nonché degli artt. 12, 17, 18 e 19 dell’allegato I a tale Accordo (GU L 114, pag. 6) — Normativa nazionale che obbliga un membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, che dirige in Germania una filiale della stessa società, ad iscriversi all’assicurazione pensionistica tedesca, mentre esonera da tale obbligo i membri del consiglio di amministrazione delle società per azioni di diritto tedesco
Dispositivo
Le disposizioni dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, sottoscritto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, e, in particolare, i suoi artt. 1, 5, 7 e 16 nonché gli artt. 12 e 17-19 del suo allegato I non ostano a una normativa di uno Stato membro che esige che una persona, avente la nazionalità di tale Stato e occupata sul territorio di quest’ultimo, si iscriva al regime di assicurazione pensionistica obbligatoria di tale Stato membro, nonostante il fatto che tale persona sia membro del consiglio di amministrazione di una società per azioni di diritto svizzero, mentre i membri dei consigli di amministrazione delle società per azioni di diritto di tale stesso Stato membro non sono obbligati a iscriversi al medesimo regime assicurativo.
(1) GU C 272 del 25.10.2008.
Full & Egal Universal Law Academy