13.3.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 63/9
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 gennaio 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Commissione europea
(Causa C-362/08 P) (1)
(Impugnazione - Accesso ai documenti delle istituzioni - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Ricorso di annullamento - Nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’art. 230 CE)
2010/C 63/14
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Internationaler Hilfsfonds eV (rappresentanti: H. Kaltenecker e R. Karpenstein, Rechtsanwälte)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, S. Fries e T. Scharf, agenti)
Oggetto
Impugnazione della sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per l’annullamento della presunta decisione contenuta nella lettera della Commissione del 14 febbraio 2005, che ha negato al ricorrente l’accesso ad alcuni documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97 2011, avente ad oggetto il cofinanziamento di un progetto di aiuti medici realizzato in Kazakistan — Inammissibilità di un ricorso per l'annullamento di un atto meramente confermativo di una decisione adottata in precedenza e non impugnata nei termini — Errata qualificazione dell’atto contestato — Inammissibilità di un ricorso per l’annullamento di un atto costituente una risposta iniziale ai sensi dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1049/2001 — Errata interpretazione dell’art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001
Dispositivo
1)
La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 5 giugno 2008, causa T-141/05, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, è annullata.
2)
L’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee è respinta.
3)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca sulle conclusioni dell’Internationaler Hilfsfonds eV dirette all’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 14 febbraio 2005, con cui le viene negato l’accesso a taluni documenti detenuti da quest’ultima.
4)
La Commissione europea è condannata alle spese inerenti al presente grado nonché a quelle di primo grado relative all’eccezione di irricevibilità.
5)
Le spese sono riservate quanto al resto.
(1) GU C 272 del 25.10.2008.
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