30.1.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 24/12
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 novembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof, Austria) — Romana Slanina/Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
(Causa C-363/08) (1)
(Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Diniego - Cittadina di uno Stato membro stabilita con la figlia in un altro Stato membro, mentre il padre della stessa lavora sul territorio del primo Stato)
2010/C 24/18
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Romana Slanina
Convenuto: Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Legislazione nazionale che prevede una prestazione familiare (Familienbeihilfe) in favore delle persone aventi a carico un figlio e domiciliate sul territorio nazionale — Diniego della prestazione opposto ad una cittadina di uno Stato membro stabilita con la figlia in un altro Stato membro, mentre il padre della stessa resta domiciliato sul territorio del primo Stato e vi esercita un’attività professionale
Dispositivo
1)
L’art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, dev’essere interpretato nel senso che una persona divorziata cui sono state versate le prestazioni familiari dall'ente competente dello Stato membro in cui essa risiedeva e in cui il suo ex coniuge continua a vivere e a lavorare conserva, per il proprio figlio, a condizione che quest’ultimo sia riconosciuto essere «componente il nucleo familiare» di tale ex coniuge, ai sensi dell’art. 1, lett. f), sub i), del citato regolamento, il beneficio di dette prestazioni anche qualora essa lasci tale Stato per stabilirsi con il figlio in un altro Stato membro ove essa non lavora e anche qualora il detto ex coniuge potrebbe percepire tali prestazioni nel suo Stato membro di residenza.
2)
L’esercizio, ad opera di una persona che si trovi in una situazione quale quella della ricorrente nella causa principale, di un'attività professionale nello Stato membro in cui risiede che faccia effettivamente sorgere un diritto a prestazioni familiari ha l'effetto di sospendere, in applicazione dell’art. 76 del regolamento n. 1408/71, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, il diritto alle prestazioni familiari dovute in forza della legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'ex coniuge di tale persona esercita un'attività professionale, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla legislazione dello Stato membro di residenza di quest'ultima.
(1) GU C 285 dell’8.11.2008.
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