3.7.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 179/5
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 20 maggio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Agrana Zucker GmbH/Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(Causa C-365/08) (1)
(Zucchero - Regolamento (CE) n. 318/2006 - Art. 16 - Calcolo dell’importo della tassa sulla produzione - Inclusione del quantitativo di zucchero entro quota oggetto di un ritiro dal mercato nella base imponibile della tassa - Principi di proporzionalità e di non discriminazione)
2010/C 179/07
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Agrana Zucker GmbH
Convenuto: Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgerichtshof (Austria) — Interpretazione dell’art. 34 del Trattato CE, e in particolare del principio di non discriminazione, nonché dei principi della tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità — Interpretazione e validità dell’art. 16 del regolamento del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58, pag. 1) — Inclusione, nel calcolo della tassa sulla produzione, della parte di quota ritirata preventivamente dal mercato ai sensi dell’art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’art. 19 del regolamento (CE) del Consiglio n. 318/2006 (GU L 78, pag. 20)
Dispositivo
1)
L’art. 16 del regolamento (CE) del Consiglio 20 febbraio 2006, n. 318, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, deve essere interpretato nel senso che il quantitativo di zucchero di quota oggetto di un ritiro dal mercato in applicazione dell’art. 19 di tale regolamento e dell’art. 1 del regolamento della Commissione 16 marzo 2007, n. 290, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2007/2008, la percentuale di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, è inclusa nella base imponibile della tassa sulla produzione.
2)
Dall’esame della seconda questione pregiudiziale non sono emersi elementi idonei ad inficiare la validità dell’art. 16 del regolamento n. 318/2006.
(1) GU C285 dell’8.11.2008
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