7.11.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 267/23
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 10 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht München — Germania) — Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV/Adolf Darbo AG
(Causa C-366/08) (1)
(Armonizzazione delle legislazioni - Direttiva 95/2/CE - Allegato III, parte A - Direttiva 2001/113 - Allegato I, parte II, secondo comma - Confettura extra con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente sorbato di potassio (E 202) come sostanza conservante - Nozione di «confettura a basso contenuto di zucchero»)
2009/C 267/39
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht München
Parti
Ricorrente: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Convenuta: Adolf Darbo AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht München — Interpretazione dell’allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61, pag. 1) e dell’allegato I, sezione II, seconda frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 2001, 2001/113/CE, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana (GU 2002, L 10, pag. 67) — Possibilità di commercializzare, con la denominazione «confettura extra», una confettura con un tenore di sostanza secca solubile del 58 % e contenente Sorbato di potassio (E 202) come agente conservante — Nozione di «confettura a basso tenore di zucchero»
Dispositivo
La nozione di «confetture a basso contenuto di zucchero» di cui all’allegato III, parte A, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 febbraio 1995, 95/2/CE, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ottobre 1998, 98/72/CE, comprende le confetture qualificate come «confetture» e come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero sensibilmente ridotto in rapporto al valore di riferimento del 60 %. Prodotti qualificati come «confetture extra» aventi un contenuto di zucchero pari al 58 % non possono essere considerati a basso contenuto di zucchero, ai sensi di tale disposizione.
(1) GU C 272 del 25.10.2008.
Full & Egal Universal Law Academy