14.8.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 221/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 24 giugno 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Treviso — Italia) — Procedimento penale a carico di Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C.
(Causa C-375/08) (1)
(Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carni bovine - Regolamento (CE) n. 1254/1999 - Contributi finanziari comunitari relativi ai premi speciali ai bovini maschi e ai pagamenti per l’estensivizzazione - Presupposti per la concessione - Calcolo del coefficiente di densità dei capi detenuti nell’azienda - Nozione di «superficie foraggera disponibile» - Regolamenti (CEE) n. 3887/92 e (CE) n. 2419/2001 - Sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari - Normativa nazionale che subordina l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzazione delle superfici foraggere dell’azienda)
2010/C 221/06
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale di Treviso
Imputati nel procedimento penale a quo
Luigi Pontini, Emanuele Rech, Dino Bonora, Giovanni Forato, Laura Forato, Adele Adami, Sinergie sas di Rech & C., Impresa individuale Forato Giovanni, Forato srl, Giglio srl, Impresa individuale Rech Emanuele, Ivo Colomberotto, Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura — AVEPA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Agrirocca di Rech Emanuele, Asolat di Rech Emanuele & C.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale di Treviso — Interpretazione del regolamento del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 160, pag. 21) — Nozione di «superficie foraggera» — Normativa nazionale che subordina, in assenza del titolo di proprietà, l’erogazione dei contributi finanziari comunitari alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi l’utilizzo delle superfici foraggere dell’azienda
Dispositivo
La normativa comunitaria, ed in particolare il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1254, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, non subordina l’ammissibilità di una domanda di premi speciali ai bovini maschi e di pagamento per l’estensivizzazione alla produzione di un titolo giuridico valido che giustifichi il diritto del richiedente di utilizzare le superfici foraggere oggetto di tale domanda di aiuti. Tuttavia, la normativa comunitaria non osta a che gli Stati membri impongano nella loro normativa nazionale l’obbligo di produrre un titolo siffatto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi perseguiti dalla normativa comunitaria e i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio di proporzionalità.
(1) GU C 327 del 20.12.2008.
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