1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/10
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 9 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia) — Raffinerie Mediterranee SpA (ERG) (causa C-379/08), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d’Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA, ENI SpA (causa C-380/08)/Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero della Salute, Regione siciliana, Istituto superiore di Sanità, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi tecnici, Commissario delegato per l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle Acque
(Cause riunite C-379/08 e C-380/08) (1)
(Principio «chi inquina paga» - Direttiva 2004/35/CE - Responsabilità ambientale - Applicabilità ratione temporis - Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data - Misure di riparazione - Obbligo di consultazione delle imprese interessate - Allegato II)
2010/C 113/13
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
Parti
Ricorrenti: Raffinerie Mediterranee SpA (ERG), Polimeri Europa SpA, Syndial SpA (causa C-379/08), ENI SpA (causa C-380/08)
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Salute, Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente (Sicilia), Assessorato Regionale Industria (Sicilia), Prefettura di Siracusa, Istituto Superiore di Sanità, Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Vice Commissario Delegato per Emergenza Rifiuti e Tutela Acque (Sicilia), Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (APAT), Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA Sicilia), Istituto Centrale Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare, Subcommissario per la Bonifica dei Siti Contaminati, Provincia Regionale di Siracusa, Consorzio ASI Sicilia Orientale Zona Sud, Comune di Siracusa, Comune d'Augusta, Comune di Melilli, Comune di Priolo Gargallo, Azienda Unità Sanitaria Locale N8, Sviluppo Italia Aree Produttive SPA, Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA), già Sviluppo Italia SpA
con l’intervento di: ENI Divisione Exploration and Production SpA, ENI SpA, Edison SPA (causa C-379/08), Invitalia (Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) SpA, già Sviluppo Italia SpA (causa C-380/08)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia — Interpretazione dell’art. 7 dell’allegato II alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 142, pag. 56) — Misure di riparazione — Interventi sulle matrici ambientali — Normativa nazionale che attribuisce all’amministrazione il potere di ordinare, senza valutare le condizioni specifiche del sito, che vengano effettuati interventi aggiuntivi a interventi decisi in prima battuta in seguito all’esito di un’adeguata indagine in contraddittorio, e la cui approvazione e attuazione hanno già avuto luogo o sono in corso di esecuzione — Sito di interesse nazionale di Priolo
Dispositivo
1)
Gli artt. 7 e 11, n. 4, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, 2004/35/CE, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in combinato disposto con l’allegato II alla medesima, devono essere interpretati nel senso che l’autorità competente ha il potere di modificare sostanzialmente misure di riparazione del danno ambientale decise in esito a un procedimento in contraddittorio, condotto in collaborazione con gli operatori interessati, che siano già state poste in esecuzione o la cui esecuzione sia già stata avviata. Tuttavia, al fine di adottare una siffatta decisione:
—
questa autorità è obbligata ad ascoltare gli operatori ai quali sono imposte misure del genere, salvo quando l’urgenza della situazione ambientale imponga un’azione immediata da parte dell’autorità competente;
—
detta autorità è tenuta parimenti ad invitare, in particolare, le persone sui cui terreni queste misure devono essere poste in esecuzione a presentare le loro osservazioni, di cui essa deve tener conto, e
—
questa autorità deve tener conto dei criteri di cui al punto 1.3.1 dell’allegato II alla direttiva 2004/35 e indicare, nella sua decisione, le ragioni specifiche che motivino la sua scelta nonché, eventualmente, quelle in grado di giustificare il fatto che non fosse necessario o possibile effettuare un esame circostanziato alla luce dei detti criteri a causa, ad esempio, dell’urgenza della situazione ambientale.
2)
In circostanze quali quelle di cui alle cause principali, la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all’autorità competente di subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev’essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all’intero litorale oggetto di dette misure di riparazione.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
Full & Egal Universal Law Academy