1.5.2010
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 113/11
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 11 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo Regionale del Lazio) — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
(Causa C-384/08) (1)
(Artt. 43 CE e 48 CE - Normativa regionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti - Competenza della Corte e ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Restrizione)
2010/C 113/14
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale amministrativo Regionale del Lazio
Parti
Ricorrente: Attanasio Group Srl
Convenuto: Comune di Carbognano
Con l’intervento di: Felgas Petroli Srl
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Compatibilità con gli artt. 43, 48, 49 e 56 CE e con i principi comunitari concorrenza economica e di non discriminazione di una normativa nazionale che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburante
Dispositivo
L’art. 43 CE, letto in combinato disposto l’art. 48 CE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal Trattato CE. In circostanze come quelle della controversia principale, tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dalle finalità di sicurezza stradale, di tutela sanitaria ed ambientale e di razionalizzazione del servizio reso agli utenti, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 301 del 22.11.2008.
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