21.2.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 44/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 1o dicembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Procedimento penale a carico di Artur Leymann, Aleksei Pustovarov
(Causa C-388/08 PPU) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Art. 27 - Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Principio di specialità - Procedura di assenso)
(2009/C 44/38)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Imputati nella causa principale
Artur Leymann, Aleksei Pustovarov
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell'art. 27, nn. 2, 3 e 4, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190, pag. 1) — Modifica della descrizione dei fatti alla base dell'incriminazione rispetto a quella su cui si fonda il mandato d'arresto — Nozione di «reato diverso da quello che ha motivato la consegna» — Necessità di avviare o meno il procedimento di assenso
Dispositivo
1)
Per stabilire se il reato considerato sia o no un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della decisione quadro del Consiglio 13 giugno 2002, 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, tale da imporre lo svolgimento della procedura di assenso contemplata dall'art. 27, nn. 3, lett. g), e 4, della medesima decisione, occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della detta decisione quadro.
2)
In circostanze quali quelle di cui alla causa principale, un mutamento nella descrizione del reato, riguardante la categoria di stupefacenti implicata, non è idoneo, di per sé, a concretizzare un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, ai sensi dell'art. 27, n. 2, della decisione quadro 2002/584.
3)
L'eccezione prevista dall'art. 27, n. 3, lett. c), della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretata nel senso che, in presenza di un «reato diverso» da quello che ha determinato la consegna, l'assenso deve essere richiesto, a norma dell'art. 27, n. 4, della detta decisione, e ottenuto se occorre far eseguire una pena o una misura privative della libertà. La persona consegnata può essere incriminata e condannata per un reato siffatto prima che l'assenso suddetto sia stato ottenuto, a condizione che nessuna misura restrittiva della libertà venga applicata durante la fase di esercizio dell'azione penale per tale reato o di giudizio sul medesimo. Tuttavia, l'eccezione contemplata dal detto art. 27, n. 3, lett. c), non osta a che la persona consegnata venga sottoposta ad una misura restrittiva della libertà prima che l'assenso sia stato ottenuto, qualora tale misura sia legalmente giustificata da altri capi d'imputazione figuranti nel mandato di arresto europeo.
(1) GU C 272 del 25.10.2008.
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